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Risposte a quesiti in materia di versamenti Iva
Venerdì, 23 Giugno , 2017
Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti in materia di versamenti Iva, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 che hanno suscitato dubbi e perplessità. Tutti i soggetti, anche quelli con esercizio non coincidente con l'anno solare (esercizio 'a cavallo'), possono avvalersi del differimento del versamento dell'Iva, versando l'imposta, anziché entro il 16 marzo, entro il 30 giugno. Per chi si avvale del 'termine lungo' per il versamento annuale dell'Iva si applica la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, successivo al 16 marzo. E' inoltre possibile differire il versamento al 30 luglio, con l'ulteriore maggiorazione, come previsto per il pagamento delle imposte sui redditi. L'Agenzia inoltre conferma che qualora il debito Iva sia versato entro il 30 giugno mediante compensazione con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla relativa dichiarazione annuale, gli interessi compensativi dello 0,40% per mese dovranno calcolarsi soltanto sulla quota del debito Iva non compensata. Resta possibile effettuare ratealmente il pagamento del saldo Iva a decorrere dal 30 giugno, ma la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte.
(Vedi risoluzione n. 73 del 2017)

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