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Disciplina dell'assegnazione e cessione agevolata ai soci
Venerdì, 4 Agosto , 2017
Una società, proprietaria di un immobile strumentale utilizzato come sede d'impresa, vorrebbe avvalersi della disciplina dell'assegnazione e cessione agevolata ai soci prevista dalla legge 208/2015. Al momento l'immobile non presenta i requisiti di legge in quanto è utilizzato per l'esercizio dell'attività. L'istante intende quindi conferire l'azienda che produce articoli di pelletteria a una newco snc alla quale concedere in locazione l'immobile. Una volta locato alla newco snc l'immobile, non essendo più strumentale, matura i requisiti per accedere all'assegnazione o cessione agevolata. Successivamente all'assegnazione, la società viene sciolta e la partecipazione nella newco snc viene assegnata ai soci. Ciò premesso, l'istante chiede se tale comportamento viola le norme in tema di abuso del diritto. Affinché un'operazione possa essere considerata abusiva occorrono tre presupposti: a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; b) l'assenza di 'sostanza economica' dell'operazione; c) il conseguimento di un vantaggio fiscale. La mancanza di uno solo dei tre presupposti descritti fa venire meno l'abuso. Peraltro, anche in presenza di tutti e tre gli elementi, non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 99/E del 27 luglio 2017, risponde all'interpello ed in merito all'operazione prospettata evidenzia la sussistenza della prima condizione prevista nell'abuso del diritto, ossia la realizzazione di un vantaggio fiscale 'indebito' realizzato in contrasto con la disciplina dell'assegnazione agevolata. L'operazione prospettata è infatti funzionale soltanto a far rientrare il bene immobile tra quelli agevolabili, con conseguente tassazione delle plusvalenze in capo alla società inferiore rispetto all'imposizione ordinaria. La plusvalenza è infatti tassata nella disciplina agevolativa con un'imposta sostitutiva pari all'8% o al 10,5% se la società è non operativa o in perdita sistematica, percentuale inferiore rispetto a quella ordinariamente prevista per le assegnazioni di beni. Tale risparmio è indebito perché modifica solo formalmente e non in maniera sostanziale la destinazione dell'immobile. Sotto il secondo profilo, quello relativo all'assenza di 'sostanza economica' l'operazione prospettata comporterebbe il realizzarsi di una operazione che assume il carattere della circolarità, in quanto il risultato finale sarebbe sostanzialmente identico a quello di partenza in termini di utilizzo del bene nella medesima attività d'impresa. L'operazione è dunque priva di sostanza economica poiché manca il soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale. Per il punto c) cioè l'essenzialità del vantaggio fiscale indebito, la risoluzione evidenzia che non risulta presente nell'operazione delineata un vantaggio diverso rispetto a quello fiscale. Infine la risoluzione rileva che nel caso prospettato non risultano sussistere le ragioni extrafiscali che giustificano la complessa operazione realizzata.
(Vedi risoluzione n. 99 del 2017)

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