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Disciplina della cessione agevolata ai soci
Venerdì, 4 Agosto , 2017
Una società esercita attività immobiliare di locazione e/o vendita di immobili propri, nonché attività di holding con la detenzione di partecipazioni di maggioranza nel capitale di una srl che opera nel campo della ristorazione. La società, sfruttando le possibilità previste dalla legge 208/2015, ha effettuato una cessione agevolata ai soci di alcuni immobili. Il corrispettivo incassato dalla cessione è stato utilizzato per rimborsare anticipatamente una parte di un prestito obbligazionario non convertibile emesso dalla società. L'istante chiede se si possa considerare deducibile ai fini Ires e Irap la minusvalenza fiscale derivante dalla cessione degli immobili ai soci e se tale comportamento violi l'art. 10 bis dello Statuto del Contribuente in tema di abuso del diritto. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 101/E del 27 luglio 2017, chiarisce che l'operazione rappresentata dall'istante non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. La minusvalenza derivante dalla cessione agevolata dei beni immobili potrà essere dedotta ai fini Ires qualora determinata prendendo a riferimento un corrispettivo non inferiore rispetto al valore normale del bene. Ai fini Irap la minusvalenza è deducibile secondo l'importo rilevato in contabilità, sulla base del principio della presa diretta dal bilancio.
(Vedi risoluzione n. 101 del 2017)

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