homepage lo studio chi siamo mappa email homepage
Link






rassegna stampa novità fiscali scadenze fiscali circolari

Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario
Venerdì, 4 Agosto , 2017
Con la risoluzione n. 102/E del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate precisa il trattamento tributario applicabile alle spese di emissione di un prestito obbligazionario, anche alla luce delle disposizioni agevolative arrivate con il decreto 'Crescita'. Soltanto nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di deduzione per cassa prevista dall'art. 32 del dl 83/2012 tali spese sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 96 del Tuir. Il caso esaminato riguarda una complessa operazione di acquisizione/riorganizzazione di un gruppo. La società istante, integralmente controllata da altra società per azioni, ha acquistato l'intero capitale di una società per azioni terza e, nel contesto dell'operazione, controllata e controllante hanno emesso due distinti prestiti obbligazionari; in aggiunta, la controllante ha rifinanziato la partecipata girando, a titolo di finanziamento socio, l'intera provvista ottenuta con la sottoscrizione del prestito emesso. Il dubbio posto al vaglio dell'Agenzia delle Entrate concerne la possibilità di applicare l'art. 96 del Tuir. Per verificare se le spese per l'emissione dei prestiti obbligazionari rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo citato si distinguono due ipotesi: a) esercizio della facoltà di deduzione per cassa delle spese; b) non esercizio della facoltà di deduzione per cassa. Nella prima ipotesi l'Agenzia ha ritenuto che la disciplina speciale che consente la deduzione delle spese nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio, sia prevalente sulla disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall'art. 96 del Tuir, rendendola in sostanza inapplicabile. La circolare afferma che le spese in esame sono integralmente deducibili nell'esercizio di sostenimento, non applicandosi le limitazioni di cui all'art. 96 del Tuir. Alla luce di ciò, avendo la società istante fruito della facoltà di dedurre per cassa le spese di emissione sostenute nel 2016, può dedurre integralmente le spese nell'esercizio di sostenimento. Nella seconda ipotesi, invece, l'Agenzia, giunge a conclusioni diverse ritenendo che, laddove non si eserciti la facoltà di deduzione per cassa delle spese di emissione delle obbligazioni, queste ultime rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del Tuir, essendo riferibili all'emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria. Le stesse concorreranno alla formazione dell'ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del ROL in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo IAS 39.
(Vedi risoluzione n. 102 del 2017)

| copyright STUDIO ASSOCIATO FAUCCI GIANNELLI-CIAPONI-MORFINI-TORSELLA-NANNERINI CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO | partita iva: 01774860496| site by metaping | admin |