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Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Modifica dell'esercizio sociale – Indicazioni per la corretta determinazione dell'agevolazione
Venerdì, 13 Ottobre , 2017
Con la risoluzione n. 121/E del 9 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. I dubbi prospettati riguardavano l'ipotesi in cui il soggetto interessato modifichi l'ambito temporale dell'esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l'anno solare. Ipotizziamo che una società nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell'esercizio dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta: 1°gennaio 2015 - 31 agosto 2015 e 1°settembre 2015 - 31 agosto 2016. Il credito d'imposta 'R&S' spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. E' commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti al 2015. Pertanto, il primo periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione è quello tra il 1°gennaio 2015 e il 31 agosto 2015. Per calcolare il credito di imposta spettante i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014. L'arco temporale di applicazione dell'agevolazione disposto dalla norma corrisponde a sei periodi di imposta. Pertanto, per evitare disparità di trattamento rispetto ad altre imprese beneficiarie che usufruiscono dell'incentivo per sei periodi di imposta, nel caso analizzato, per l'agevolazione relativa al periodo 1°settembre 2020 – 31 agosto 2021, il credito di imposta andrà determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nel 2020 senza contare quelli realizzati nel 2021.
(Vedi risoluzione n. 121 del 2017)

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