homepage lo studio chi siamo mappa email homepage
Link






rassegna stampa novità fiscali scadenze fiscali circolari

Regime fiscale delle locazioni brevi
Venerdì, 20 Ottobre , 2017
Con la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale delle locazioni brevi cioè le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata inferiore a 30 giorni stipulate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. Le precisazioni tengono conto delle questioni emerse nel corso del tavolo tecnico di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati. La nuova disciplina fiscale per le locazioni brevi si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore e conduttore, sia nel caso in cui intervengano soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La locazione breve, oltre all'immobile abitativo, può avere ad oggetto anche la fornitura di biancheria,la pulizia dei locali, la fornitura di wi-fi o di aria condizionata, servizi strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile. La disciplina non si applica invece se, oltre all'abitazione si fornisce ad esempio, la colazione o la somministrazione di pasti in quanto servizi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile. Destinatari dell'obbligo introdotto dalla norma sono tutti coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare, compresi i portali online che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con soggetti che dispongono di unità immobiliari da locare. Irrilevante è la forma giuridica del soggetto che svolge l'attività di intermediazione. Questa può essere svolta sia in forma individuale che associata. Per le locazioni brevi stipulate a partire dal 1°giugno 2017, gli intermediari sono tenuti a comunicare i dati ad essi relativi e se intervengono nel pagamento del canone di locazione devono operare una ritenuta del 21%. Ai fini dell'effettuazione degli adempimenti gli intermediari potranno tenere conto delle informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali. Potranno, ad esempio, non effettuare gli adempimenti se la locazione è riconducibile all'esercizio di un'attività d'impresa. La comunicazione dei dati e l'effettuazione della ritenuta devono essere posti in essere dall'intermediario al quale il locatore ha affidato l'incarico. L'intermediario è tenuto a comunicare i dati del contratto solo se ha fornito un supporto professionale nella fase di perfezionamento dell'accordo. Se si è limitato a mettere in contatto le parti, rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell'accordo, non è tenuto a comunicare i dati del contratto. I dati devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto. Per il 2017 la comunicazione deve riguardare i soli contratti conclusi a partire dal 1°giugno scorso. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro. La sanzione è dimezzata se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. In caso di pagamento del canone con carte di pagamento, gli intermediari autorizzati nonché le società che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro in Internet (ad esempio PayPal) non sono tenute ad operare la ritenuta. La ritenuta deve essere operata anche qualora l'intermediario abbia delegato soggetti terzi all'incasso del canone e all'accredito del relativo importo al locatore. L'intermediario opera la ritenuta sull'intero importo indicato nel contratto di locazione breve. La ritenuta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è operata. Gli intermediari, inoltre, devono certificare e dichiarare le ritenute effettuate. La mancata applicazione della ritenuta da parte dell'intermediario è punita con una sanzione amministrativa ma l'Amministrazione finanziaria, alla luce delle difficoltà gestionali riscontrate dagli operatori nell'effettuazione degli adempimenti relativi alle ritenute, potrà escludere l'applicazione delle sanzioni in relazione alla omessa effettuazione delle ritenute fino all'11 settembre. Sono tuttavia sempre sanzionabili le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre 2017 e da versare entro il 16 ottobre 2017. Per i contratti stipulati a partire dal 1°giugno 2017 resta fermo l'obbligo di comunicazione dei dati da effettuarsi nel 2018.
(Vedi circolare n. 24 del 2017)

| copyright STUDIO ASSOCIATO FAUCCI GIANNELLI-CIAPONI-MORFINI-TORSELLA-NANNERINI CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO | partita iva: 01774860496| site by metaping | admin |