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Indennizzi monetari per 'danni di guerra' Il rimborso dell'imposta di bollo va chiesto al soggetto autorizzato
Venerdì, 20 Ottobre , 2017
Per i danni di guerra subiti nel periodo compreso tra il mese di maggio del 1045 e luglio 1990 i cittadini italiani e sloveni hanno diritto al riconoscimento di un indennizzo monetario. La Slovenia, infatti, nel 1996 ha infatti emanato la Legge di riparazione dei torti la quale prevede la compilazione di una domanda corredata da una documentazione comprovante i torti subiti. Alle autorità slovene spetta il compito di vagliare le istanze presentate. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 88/E/2016, ha chiarito che le domande presentate per fruire dell'indennizzo beneficiano dell'esenzione dal bollo. Numerose sono le istanze pervenute all'Amministrazione finanziaria di rimborso dell'imposta di bollo assolta sui documenti giustificativi e sugli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi. In merito sono sorti alcuni dubbi riguardanti l'ente competente all'erogazione del rimborso, nel caso di assolvimento dell'imposta in modalità virtuale. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 125/E del 13 ottobre 2017, fornisce i chiarimenti sul punto. In merito alla rimborsabilità dell'imposta di bollo pagata dai cittadini viene precisato che la restituzione è prevista solo per il tributo assolto in modalità virtuale, essendo esclusa in caso di pagamento tramite contrassegno sostitutivo. Di conseguenza per i contribuenti che si sono avvalsi della legge, il diritto al rimborso dell'imposta di bollo assolta in via ordinaria e straordinaria sugli atti, sui documenti e le istanze presentate agli uffici italiani, non sussiste, se non nelle ipotesi tassativamente previste. Come anticipato il diritto sussiste per i casi di imposta di bollo assolta in modo virtuale. Nel caso sottoposto all'attenzione dell'ufficio non è possibile superare il vincolo in quanto la documentazione presentata non rientra in quella rimborsabile. Per quanto riguarda, invece, l'individuazione del soggetto deputato all'erogazione del rimborso del bollo virtuale, le domande devono essere presentate ai soggetti autorizzati che erogheranno le somme dovute a seguito degli opportuni controlli. Questi ultimi presenteranno a loro volta l'istanza di rimborso al competente ufficio delle Entrate.
(Vedi risoluzione n. 125 del 2017)

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