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Adempimenti dichiarativi relativi all'esercizio dell'opzione per il regime di branch exemption
Venerdì, 19 Gennaio , 2018
Con la risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entra fornisce chiarimenti all'istanza di interpello presentata da un'associazione di categoria in cui si fa presente che alcune imprese associate intendono aderire al regime di branch exemption gią dal periodo d'imposta 2016. Nell'esercizio dell'opzione le stesse hanno riscontrato che i modelli dichiarativi non sono allineati al contenuto del provvedimento del Direttore delle Entrate del 28 agosto 2017. Per accedere al regime indicato le imprese interessate dovranno presentare un modello Redditi 2017 integrativo e sostitutivo entro il 29 gennaio 2018, ossia entro 90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre 2017. Questo, per allineare il comportamento gią assunto dalla societą con i nuovi chiarimenti del fisco. Per quanto concerne il calcolo del reddito imponibile devono essere disattese le istruzioni del quadro RF dei modelli Redditi 2017. In particolare, la somma dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch va ripartita tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente nei righi RF31, con codice 45, e RF55, con codice 41. In relazione all'Ace delle singole stabili organizzazioni, il rendimento nozionale spettante va indicato nel campo Rendimenti totali, al netto della quota eccedente di competenza della branch. Il provvedimento non ammette la presenza di brunch plurime nello stesso stato, anche in presenza di pił sedi o impianti autonomi. Pertanto, ai fini dell'opzione e del calcolo dell'utile/perdita da escludere si assume che all'estero vi sia un'unica stabile organizzazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il singolo sito produttivo integri i presupposti applicativi della disciplina Cfc.
(Vedi risoluzione n. 4 del 2018)

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