homepage lo studio chi siamo mappa email homepage
Link






rassegna stampa novità fiscali scadenze fiscali circolari

Regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare – chiarimenti
Venerdì, 19 Gennaio , 2018
Non rischia sanzioni l'armatore che fornisce la documentazione idonea a rappresentare con precisione le tratte effettuate dalla nave. Con questa documentazione il fornitore verifica la circostanza del prevalente impiego in alto mare. Ciò assume valenza soprattutto se il cessionario ha indebitamente richiesto il regime di non imponibilità previsto per le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, requisito questo che ricorre qualora la nave è stata impiegata, nel periodo d'imposta precedente, in misura superiore al 70% in viaggi oltre le 12 miglia marine. E' uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 6/E del 16 gennaio 2018 che integra quanto già espresso con la risoluzione n. 2/E/2017 che ha dichiarato non imponibili ad Iva le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare. Il documento di prassi amministrativa ricorda che il viaggio in alto mare è il tragitto compreso tra due punti di approdo, durante il quale vengono superate le 12 miglia nautiche. Tale superamento implica che l'intero viaggio è da considerare avvenuto in alto mare. Un viaggio effettuato interamente nelle acque territoriali di un altro Paese (diverso dall'Italia) va considerato, ai fini della normativa Iva italiana, interamente effettuato in alto mare. Per quanto concerne la documentazione idonea a provare la prevalenza dei viaggi effettuati in alto mare, questa va effettuata sulla base della documentazione ufficiale. Ossia il giornale di navigazione o il giornale di bordo; la cartografia dei viaggi e i dati estratti dai sistemi di navigazione satellitare; i contratti commerciali, le fatture e i relativi mezzi di pagamento. Questi documenti servono al fornitore a verificare il prevalente impiego della nave in alto mare. Laddove il soggetto acquirente non sia in grado di esibire al fornitore la documentazione attestante la navigazione in alto mare, perché ad esempio impossibilitato da cause documentali, può far ricorso ad una dichiarazione dell'armatore o del comandante della nave diretta ad attestare che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione oltre le 12 miglia. Come affermato nella risoluzione n. 2/E/2017 in relazione alle navi in costruzione, è possibile un'applicazione provvisoria del regime di non imponibilità sulla base di una dichiarazione dell'armatore che attesti l'effettiva intenzione di adibire il mezzo alla navigazione in alto mare, anche alle ipotesi in cui si riscontra una obiettiva discontinuità nell'utilizzo del mezzo.
(Vedi risoluzione n. 6 del 2018)

| copyright STUDIO ASSOCIATO FAUCCI GIANNELLI-CIAPONI-MORFINI-TORSELLA-NANNERINI CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO | partita iva: 01774860496| site by metaping | admin |