homepage lo studio chi siamo mappa email homepage
Link






rassegna stampa novità fiscali scadenze fiscali circolari

Trattamento Iva delle prestazioni rese dalle banche depositarie in seguito all’emanazione del Dlgs 18 aprile 2016 n. 71
Venerdì, 13 Aprile , 2018
Con la risoluzione n. 26/E del 6 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento Iva delle prestazioni rese dalle banche depositarie di Oicr nei confronti delle Sgr. Dopo le modifiche normative introdotte dal Dlgs 71/2016, l’incidenza delle attività soggette a imposta non può più essere calcolata nella misura del 28,3% del corrispettivo pattuito così come stabilito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013. Il decreto legislativo citato, di recepimento della direttiva 2014/91/Ce, ha modificato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, eliminando la possibilità per le Sgr di ‘affidare’ alla banca depositaria il calcolo del valore della quota delle parti degli Oicr e lasciando quale unica opzione la possibilità di delegare tale attività alla banca depositaria secondo il regime dell’esternalizzazione, a condizione, tuttavia, che si provveda a separare, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l’espletamento delle funzioni di depositario dagli altri compiti potenzialmente confliggenti. La Banca d’Italia, successivamente, ha adeguato il testo del regolamento sulla gestione collettiva del risparmio alle nuove disposizioni, introducendo nel compenso spettante alla Sgr una nuova componente rappresentata dal ‘costo per il calcolo del valore della quota, che dovrà essere avvalorata sia nel caso di svolgimento diretto da parte della Sgr di tale attività, sia nel caso in cui sia esternalizzata a terzi’. In questo modo è venuta meno la possibilità per le Sgr di delegare al depositario il calcolo del valore delle parti degli Oicr in base al modello dell’affidamento. Tale attività può essere ora svolta dalla banca depositaria per conto del gestore esclusivamente secondo il ‘regime di esternalizzazione’. Dal radicale mutamento del quadro normativa consegue che il modello teorico elaborato nel 2013 non può più essere utilizzato per la corretta determinazione del regime Iva applicabile ai corrispettivi delle prestazioni rese dalle banche depositarie di Oicr nei confronti delle Sgr. Inoltre, la percentuale di imponibilità del 28,3% non è più adeguata a quantificare le attività imponibili Iva rispetto al totale delle attività prestate indistintamente dalle banche depositarie, essendo il risultato di un’analisi che includeva nella forfetizzazione anche il calcolo del valore delle parti degli Oicr, secondo il modello dell’affidamento, oggi non più consentito.
(Vedi risoluzione n. 26 del 2018)

| copyright STUDIO ASSOCIATO FAUCCI GIANNELLI-CIAPONI-MORFINI-TORSELLA-NANNERINI CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO | partita iva: 01774860496| site by metaping | admin |