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Iva – Chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello finalizzate alla esclusione o alla inclusione di soggetti passivi d’imposta in un Gruppo Iva
Venerdì, 13 Luglio , 2018
La partecipazione di più soggetti passivi d’imposta ad un Gruppo Iva richiede la coesistenza tra gli stessi di vincoli finanziari, economici ed organizzativi. Sono escluse dal perimetro del Gruppo Iva le società per le quali il vincolo finanziario è stato acquisito nell’ambito di operazioni di conversione di crediti in partecipazione, poste in essere con finalità conservative e non sulla base di specifiche scelte d’investimento. Per dimostrare la insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo tra soggetti passivi d’imposta presunto in presenza di quello finanziario, o per dimostrare la ricorrenza di quello economico presunto insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario è stabilito in dipendenza di operazioni di conversione di crediti in partecipazioni, è prevista la presentazione all’Agenzia delle Entrate di apposita istanza di interpello. Alla presentazione dell’istanza di interpello l’Agenzia fornisce risposta nel termine di 120 giorni. Si pone il problema di verificare se debba ritenersi ammissibile la presentazione dell’interpello anche nel periodo anteriore alla costituzione del Gruppo Iva. Con la risoluzione n. 54/E del 10 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate ritiene che il previo esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva non costituisca condizione per la valida presentazione degli interpelli. La inammissibilità di istanze antecedenti la formazione di un soggetto passivo d’imposta unico determinerebbe, infatti, la inclusione nel Gruppo Iva di soggetti passivi privi dei requisiti già al momento della opzione. La legittimazione alla presentazione delle istanze di interpello è riconosciuta sia al soggetto passivo d’imposta rispetto al quale si voglia dimostrare la insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo o la sussistenza di quello economico, sia al rappresentante del Gruppo Iva costituendo o costituito. Questo nonostante la legge preveda il ricorso allo strumento dell’interpello solo per ottenere risposte riguardanti casi concreti e personali. Dunque le risposte fornite dal fisco alle istanze di interpello sono suscettibili di incidere sul Gruppo considerato nel suo complesso. Per la regolare presentazione dell’interpello è richiesta la sottoscrizione sia del rappresentante del Gruppo Iva costituito o del futuro rappresentante del Gruppo Iva costituendo, sia del membro di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione. La presentazione dell’istanza di interpello da parte del futuro rappresentante non obbliga quest’ultimo all’esercizio dell’opzione di costituzione del Gruppo Iva. Per agevolare valutazioni complessive si ammette la presentazione di un’unica istanza per la espunzione di più soggetti passivi d’imposta da uno stesso Gruppo Iva o per la inclusione nel medesimo. Le istanze ad oggetto plurimo andranno sottoscritte, oltre che dal rappresentante del Gruppo Iva, da ciascuno dei membri rispetto ai quali si voglia fornire prova contraria alla operatività delle presunzioni.
(Vedi risoluzione n. 54 del 2018)

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