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Istituzione dei codici tributo per i versamenti in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II Dlgs n. 209/2023
Venerdì, 14 Novembre , 2025

Il Decreto legislativo n. 209/2023 al Titolo II ha introdotto la normativa sull’imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese. Il decreto ha recepito la Direttiva Europea 2022/2523 che, a sua volta, ha recepito nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (‘Pillar 2’) che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale.

In particolare l’articolo 9 del decreto ha previsto che l’imposizione integrativa in Italia si articola in tre tipologie di imposta: l’imposta minima integrativa (articoli 13, 14 e 15), l’imposta minima suppletiva (articoli 19, 20 e 21) e l’imposta minima nazionale (articolo 18).

Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del ministero dell’Economia.

Tali tributi sono dovuti in euro e devono essere versati con il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Il versamento delle imposte avviene in due rate: la prima, pari al 90% dell’importo dovuto, va corrisposta entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.

La relazione illustrativa al decreto dispone che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con la prima rata da versare entro novembre 2026).

Per consentire il versamento delle imposte in parola, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 10 novembre 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘2730’ denominato ‘Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’;
  • ‘2731’ denominato ‘Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’;
  • ‘2732’ denominato ‘Imposta minima nazionale - articolo 18 del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’.

Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • ’2733’ denominato ‘Sanzione da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del Dlgs 27 dicembre 2023 n. 209’;
  • ‘2734’ denominato ‘Interessi da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209’.


(Vedi risoluzione n. 63 del 2025)

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