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Esenzione Irpef per i trattamenti pensionistici spettanti a vittime del dovere, loro familiari superstiti e soggetti equiparati alle vittime del dovere
Venerdì, 5 Dicembre , 2025

Con la risoluzione n. 68/E del 4 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di esenzione Irpef applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere.

L’esenzione Irpef prevista dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 a favore delle vittime del dovere ed equiparati e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti pensionistici legati all’evento lesivo.

Il beneficio in parola trova applicazione a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016. Beneficiari sono i dipendenti pubblici, come le forze dell’ordine, che subiscono danni nell’esercizio delle loro funzioni. Ci riferiamo a lesioni o a decessi in costanza di lavoro.

La misura dispone l’esenzione d’imposta per i trattamenti pensionistici ai soggetti sopra indicati. Nello specifico dispone che ‘A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466, alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004 n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi’.

L’Agenzia delle Entrate, con la presente risoluzione, si allinea a quanto disposto dal legislatore che ha esteso i trattamenti pensionistici spettanti alle ‘vittime del dovere’ ed ‘equiparati’ e ai loro ‘familiari superstiti’, alcuni benefici in materia di esenzione dall’imposta sui redditi già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

I soggetti beneficiari sono stati individuati con il richiamo alle normative di settore, ovvero alle leggi 13 agosto 1980 n. 466 e 20 ottobre 1990 n. 302 che hanno fornito una prima definizione di ‘vittima del dovere’ e dei loro ‘familiari superstiti’, poi ampliata anche attraverso l’individuazione della categoria dei soggetti ‘equiparati’ ad opera dell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

I benefici fiscali estesi sono quelli previsti dall’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004.

In merito alla decorrenza dell’applicazione di tale beneficio abbiamo già precisato che lo stesso trova applicazione solo a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore della norma.


(Vedi risoluzione n. 68 del 2025)

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