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rassegna stampa novità fiscali scadenze fiscali circolari

Lunedì, 20 Ottobre , 2025
Manovra, stallo sulle pensioni Niente proroga di quota 103
Enrico Marro - Corriere della Sera - pag. 10
Nella manovra appena approvata dal Consiglio dei ministri balla il capitolo pensioni. Raggiunto il compromesso sull’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita, che non sarà più di tre mesi dal 2027, ma avverrà gradualmente: un mese nel 2027 e due nel 2028. Dall’aumento sono però esclusi i lavoratori che svolgono attività gravose e usuranti. Il resto della previdenza attende il via libera. La bozza della manovra contiene la proroga dell’Ape sociale anche nel 2026, non ci sono, invece, le proroghe di Quota 103 né quella di Opzione donna. C’è la conferma del bonus Giorgetti per chi, raggiunti i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026, resta al lavoro. Nel capitolo previdenza manca anche il nuovo semestre di silenzio-assenso per far affluire il Tfr ai fondi pensione. C’è invece l’accelerazione delle procedure per la corresponsione del Tfs.

Imprese, nei bilanci il valore degli impianti torna sotto i livelli 2020: nuova spinta in manovra
Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Il Sole 24 Ore - pag. 2
La legge di Bilancio 2026 intende rilanciare gli investimenti potenziando gli ammortamenti per dare una nuova spinta alle aziende che presentano già segnali di rallentamento preoccupante. Nei bilanci 2024 le immobilizzazioni materiali hanno registrato un calo dell’1,3%, restando sotto i livelli del 2020, segno di investimenti inferiori alle quote di ammortamento. La manovra 2026 prevede circa 4 miliardi di euro per favorire nuovi acquisti di beni materiali, con possibile ampliamento tramite fondi europei. Torna il meccanismo del super e iper ammortamento, ma solo per un anno. Confindustria spinge per un piano triennale stabile, per una seria politica industriale. I ricavi aziendali sono in lieve calo, gli utili crescono più lentamente e il patrimonio netto mostra segni di rallentamento dopo l’abolizione dell’Ace.

Abitazione fuori dall’Isee, solo il 15% sarà coinvolto
Michela Finizio - Il Sole 24 Ore - pag. 5
In pochi potranno godere dell’innalzamento della soglia che fa scattare l’esclusione della casa di abitazione dall’Isee. L’ufficio studi della rete dei Caf Acli ha analizzato l’impatto della nuova revisione dell’indicatore stimando la platea interessata dalla riforma in arrivo con la manovra. Con l’innalzamento della soglia per l’abbattimento dell’abitazione principale a 100 mila euro, solo il 14,7% dei nuclei titolari di Isee potrebbe beneficiarne, poiché oggi il valore catastale è già azzerato fino a 52.500 euro. Con un tetto a 75 mila euro gli eventuali vantaggi potrebbero coinvolgere solo il 7,9% degli Isee. L’analisi del Caf si sofferma sull’innalzamento della soglia di esclusione della casa di abitazione ipotizzando due scenari: l’innalzamento della soglia fino a 75 mila euro o fino a 100 mila euro. Dalle simulazioni emerge che con la soglia elevata a 100 mila euro, beneficerebbero del ritocco il 14,7% di tutte le famiglie titolari di Isee; con la soglia a 75 mila euro, appena il 7,9%.

Appalti di servizi illeciti, la frode impedisce la restituzione dell’Iva
Maurizio Bancalari, Primo Ceppellini - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - pag. 19
Oggi molte attività di supporto alle filiere produttive sono affidate in outsourcing, vengono cioè esternalizzate attraverso appalti di servizi che in alcuni casi celano la somministrazione illecita di forza lavoro. L’Agenzia delle Entrate nelle attività di controllo può riqualificare tali contratti, escludendo in questo modo la detraibilità dell’Iva applicata. In questo quadro si inserisce la risoluzione n. 50/E dello scorso 3 ottobre con la quale l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, se la riqualificazione avviene in un contesto di frode, non è ammesso il rimborso dell’Iva. Ma l'Agenzia precisa che la riqualificazione non implica automaticamente una frode. Un precedente dello scorso anno conferma la stessa linea interpretativa, negando il rimborso per motivi procedurali.

Auto in uso promiscuo, schemi Aci decisivi per optional e ricariche
Cristina Odorizzi - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - pag. 20
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 233/2025 e 237/2025, è tornata sul tema delle autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare i chiarimenti hanno riguardato la concessione di optional e il rimborso dei costi di ricarica a dipendenti con veicoli in uso promiscuo. Sul punto il principio di riferimento è che il fringe benefit per uso promiscuo di autoveicoli a dipendenti è determinato forfettariamente in base alle tabelle Aci, con la conseguenza che eventuali optional non contemplati in tali tabelle sono tassati a parte, mentre non lo sono i rimborsi delle ricariche purché entro i limiti convenzionali Aci. In merito all’interpello 233 le Entrate chiariscono che sono defalcabili dal beneficio solo le trattenute riferite a voci elencate nella tabella Aci. Con l’interpello 237 viene chiarito invece che non è imponibile l’energia elettrica fornita dal datore di lavoro in quanto è già inclusa nel forfait.

Tcf e principi contabili: obbligazioni convertibili da gestire in tre passaggi
Giorgio Gavelli, Fabio Giommoni - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - pag. 21
L’Agenzia delle Entrate, con le istruzioni operative dello scorso 7 agosto, chiarisce la mappatura dei rischi fiscali per le obbligazioni convertibili emesse da società IAS/IFRS. Il prestito obbligazionario convertibile è trattato come strumento finanziario composto, comprendente una passività finanziaria e uno strumento di capitale. La passività è valutata al costo ammortizzato, mentre la componente di capitale è iscritta nel patrimonio netto come differenza tra i fair value complessivi e della passività. I costi di transazione si ripartiscono proporzionalmente tra le due componenti. Nel tempo si contabilizzano interessi passivi basati sul costo ammortizzato, senza rivalutazione del fair value dell’opzione di conversione.

Casa, rete familiare e conti correnti provano il centro di interessi all’estero
Giorgio Emanuele Degani, Damiano Peruzza - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - pag. 24
Con la sentenza n. 1880/25/2025 la Cgt della Lombardia ha affermato che non è soggetto a imposizione fiscale in Italia il contribuente che provi di aver stabilito all’estero la propria residenza e di avere all’estero il centro degli interessi economici e personali. Nel caso analizzato dalla Corte un contribuente contestava l’accertamento per omissione della compilazione del quadro RW relativo a disponibilità finanziarie detenute in Svizzera per l’anno 2012. I giudici di primo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo prevalente la presunzione di legame con l’Italia. La Corte di secondo grado, invece, ha accolto l’appello sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente relativa all’effettivo trasferimento e alla collocazione a Zurigo del centro dei suoi interessi. Decisivi i profili anagrafici, personali e patrimoniali: nessun prelievo in Italia.

Fabbricati ruralità negata se manca l’abilitazione al momento dell’istanza
Vanni Fusconi, Giorgio Gavelli - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - pag. 24
La Corte di giustizia tributaria di Modena, con la sentenza 250/03/2025, ha sostenuto che affinché ad un fabbricato strumentale possa essere riconosciuto il requisito della ruralità, mediante l’inserimento in visura della relativa annotazione, occorre che vengano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993 fin dalla data di presentazione della dichiarazione catastale (Docfa). I giudici tributari hanno così negato il requisito ad un fabbricato poiché al momento della presentazione della domanda della ruralità il soggetto che aveva la disponibilità dell’immobile non era abilitato all’esercizio dell’attività agrituristica. Dopo la presentazione del Docfa può essere concesso il via libera all’attività agrituristica.

Operazioni straordinarie nel 770: la data di efficacia fa da spartiacque
Barbara Garbelli - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - pag. 25
Il 31 ottobre scade il termine per trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2025. L’attuale struttura del modello richiede particolare attenzione nella gestione delle operazioni straordinarie intervenute nel 2024 o nel 2025, prima della presentazione della dichiarazione. Il legislatore ha definito, con un impianto tecnico di elevata complessità, le modalità di compilazione e imputazione dei dati nei casi in cui il sostituto d’imposta sia interessato da eventi estintivi o modificativi della propria soggettività. La corretta esposizione delle operazioni straordinarie nel modello 770/2025 richiede un approccio analitico e coerente, basato sulla precisa ricostruzione delle vicende soggettive e temporali dell’ente sostituto. Solo una piena integrazione tra Certificazione Unica e prospetti 770 consente di garantire la coerenza dei dati e l’aderenza alle istruzioni delle Entrate.

Prorata Iva, il meccanismo non scatta sempre né per tutti
Franco Ricca - Italia Oggi - pag. 8
Il prorata Iva si applica solo alle imprese miste, che svolgono stabilmente attività con e senza diritto alla detrazione, e non a chi effettua occasionalmente operazioni di tipo diverso. In Italia il sistema prevede il prorata generale su tutti gli acquisti, ma la riforma Iva punta ad allinearsi alla direttiva Ue, limitandolo ai beni e servizi a uso promiscuo. Alcune operazioni sono escluse dal calcolo, ma con differenze tra normativa nazionale e unionale. Le regole italiane escludono, ad esempio, le operazioni assicurative accessorie, contrariamente alla Corte di giustizia Ue. Persistono discrepanze anche sulla nozione di beni ammortizzabili, che l’Italia lega ai criteri fiscali, mentre l’Ue li definisce come beni d’investimento ai fini di uniformità comunitaria.

Ccii, disco rosso ai tributi locali
Alessandro Felicioni - Italia Oggi - pag. 10
Veto della Corte dei conti. Stop alla transazione sui tributi locali. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti non si applica alle entrate dei Comuni la disciplina dettata per i crediti erariali, non essendo esplicitamente prevista tale possibilità. Ad evidenziarlo è la Corte dei conti per l’Umbria nella deliberazione dello scorso 10 ottobre. Nel caso analizzato il Comune di Terni ha chiesto all’organo di giustizia contabile se sia possibile aderire a un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57-61 e 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che prevede la falcidia o dilazione di tributi locali (Imu) vantati verso una Srl in crisi. Solo per legge espressa può essere derogato il principio di indisponibilità della pretesa tributaria. Il rinvio dell’articolo 57 all’articolo 63 Ccii e l’ambito di applicazione di quest’ultimo escludono i tributi locali non amministrati dalle agenzie fiscali.

Il Sismabonus perde l’appeal
Cristian Angeli - Italia Oggi - pag. 11
Dal prossimo 1°gennaio i contribuenti che intendono realizzare interventi di riduzione del rischio sismico su immobili residenziali avranno meno vantaggi ad avvalersi del Sismabonus. Ciò a causa della soppressione dei meccanismi premiali collegati al miglioramento di una o due classi di rischio sismico introdotta dalla manovra 2025. La riforma ha ridotto le aliquote di detrazione applicabili al Sismabonus, rendendo di fatto irrilevante l’uso di tale agevolazione per persone fisiche e condomini, poiché essa richiede maggiori adempimenti tecnici e documentali senza offrire alcun vantaggio fiscale aggiuntivo rispetto al più snello bonus ristrutturazioni. Per i soggetti Ires e gli immobili non residenziali, invece, la prospettiva non cambia: il Sismabonus continuerà a rappresentare l’unica forma di agevolazione attivabile per mitigare l’impatto economico degli interventi strutturali antisismici.

Esonero Imu a condizioni rigide
Sergio Trovato - Italia Oggi - pag. 12
Con la sentenza n. 26673 dello scorso 3 ottobre la Cassazione tributaria ha stabilito che non è escluso che un’area posta a servizio di un fabbricato possa essere qualificata edificabile e soggetta al pagamento dell’Imu. L’area pertinenziale, però, non è soggetta al pagamento dell’imposta municipale se il proprietario dimostri la sua destinazione oggettiva e funzionale al servizio del bene principale, tale da modificare lo stato dei luoghi, escludendo del tutto le possibilità di edificazione in futuro. La destinazione deve essere durevole e non deve essere possibile un utilizzo diverso senza una radicale trasformazione. Secondo i giudici di legittimità l’asservimento pertinenziale ricorre ‘ove il bene non sia semplicemente posto al servizio o ornamento di un altro, ma quando tale destinazione sia durevole e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione’.

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