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rassegna stampa novità fiscali scadenze fiscali circolari

31 OTTOBRE 2018

Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata Irpef a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018
Cosa: Versamento 5° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4001 - Irpef Saldo
4033 - Irpef acconto - prima rata


Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018
Cosa: Versamento 5° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata Irpef a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4001 - Irpef Saldo
4033 - Irpef acconto - prima rata


Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018
Cosa: Versamento 5° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali


Non titolari di partita IVA: versamento 5° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018
Cosa: Versamento 5° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo
3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF


Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2017, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali


Non titolari di partita IVA: versamento 4° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo
3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF


Versamento della quinta rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
Chi:
Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale
Cosa: Versamento della 5° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
2505 - Bollo virtuale - rata


Versamento della quinta rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sugli assegni bancari o postali in forma libera
Chi:
Poste Italiane S.p.a., Banche ed istituti di credito autorizzati al rilascio di assegni bancari in forma libera
Cosa: Versamento della 5° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
2505 - Bollo virtuale - rata


Versamento della quinta rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sui vaglia postali in forma libera
Chi:
Poste Italiane S.p.a.
Cosa: Versamento della 5° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
2505 - Bollo virtuale - rata


Presentazione a intermediari abilitati della scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef
Chi:
Persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Cosa: Presentazione a intermediari abilitati della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Mediante consegna all'intermediario abilitato


Imposta sulle assicurazioni: versamento
Chi:
Imprese di assicurazione
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre 2018 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto 2018
Modalità: Modello F24-Accise con modalità telematiche
Codici Tributo:
3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
3356 - imposta sulle assicurazioni RC auto - Province"
3357 - contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto"
3358 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia
3359 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento"
3360 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano"
3361 - contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota


Versamento rata trimestrale del canone TV per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettricheVersamento della quarta rata trimestrale del Canone TV.
Chi:
Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali
Cosa: Versamento della quarta rata trimestrale del Canone TV. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
TVNA - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94
TVRI - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94


Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017): pagamento 3° rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione
Chi:
Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (rottamazione cartelle di pagamento) per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017)
Cosa: Pagamento della 3° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017)
Modalità: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella "dichiarazione di adesione"; b) mediante bollettini precompilati che l'agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione


Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (art. 1, comma 4, lettera b, del D.L. 148/2017): pagamento 3° rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione
Chi:
Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (rottamazione cartelle di pagamento) prevista dall'art. 1, comma 4, lettera b), del D.L. 148/2017)
Cosa: Pagamento della 3° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (rottamazione cartelle di pagamento) prevista dall'art. 1, comma 4, lettera b), del D.L. 148/2017)
Modalità: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella "dichiarazione di adesione"; b) mediante bollettini precompilati che l'agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione


Regolarizzazione attività finanziarie all'estero per ex frontalieri/ex AIRE: versamento seconda rata di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi
Chi:
Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza siano state fiscalmente residenti all'estero e iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, per sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell'Irpef) e/o dell'IVAFE relative alle attività depositate ed alle somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 6 dicembre 2017, se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all'estero o dalla vendita di immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa
Cosa: Versamento della seconda rata di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi in base alla "Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero" ai sensi dell'art. 5-septiesdel D.L. 148/2017, maggiorata di un importo a titolo di interessi calcolato al saggio legale attualmente in vigore e pari allo 0,3% annuo (cfr. D.M. 13 dicembre 2017)
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codici Tributo:
8080 - Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero - art. 5-septies del D.L. 148/2017


Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonteVersamento 5° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018
Cosa: Versamento 5° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018
Cosa: Versamento 5° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010


Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018
Cosa: Versamento 5° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA


Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018
Cosa: Versamento 5° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA


Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018
Cosa: Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca" a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO


Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento della 4° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO


Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
Chi:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale


Soggetti IVA: Versamento dell'Iva dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei paramentri per l'anno di imposta 2017
Chi:
Soggetti Iva
Cosa: Versamento dell'Iva dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri per l'anno di imposta 2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
6493 - Integrazione Iva


Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
Chi:
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2018
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codici Tributo:
1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione
1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive
1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive
1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto
1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo
1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi
1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi


Versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973
Chi:
Enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito di cui agli artt. 15, 16 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973
Cosa: Versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973. Si rammenta che l'acconto è dovuto nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente ed è versato in due rate: la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile; la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
1545 - Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 - ACCONTO


Non titolari di partita Iva: versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018
Cosa: Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali


Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Chi:
Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codici Tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali


Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
Chi:
Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al comma 2 dell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986
Cosa: Presentazione dell'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti strumentale all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All'istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata "Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti"
Modalità: L'istanza di interpello è presentata dal contribuente all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovverso presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l'istanza di interpello è inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella PEC dc.acc.upacc@agenziaentrate.it


Presentazione modello "REDDITI PF 2018" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Chi:
Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2018" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel


Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2018"
Chi:
Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2018"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel


Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi
Chi:
Eredi delle persone decedute nel 2017 o entro il 30 giugno 2018
Cosa: Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati


Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2018"
Chi:
Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l'anno solare
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2018"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel


Presentazione della dichiarazione IRAP 2018
Chi:
Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
Cosa: Presentazione della dichiarazione IRAP 2018
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel


Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
Chi:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel


Presentazione modello CNM 2018
Chi:
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare
Cosa: Presentazione del modello CNM 2018 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2018"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel


Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2018"
Chi:
Enti non commerciali (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commericali); Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2018"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel


Mod. 770/2018 Redditi 2017: Presentazione
Chi:
Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi; nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988; nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi
Cosa: Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2017 - Mod. "770/2018 Redditi 2017"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel


Canone TV comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
Chi:
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico


Monitoraggio fiscale: Comunicazione dei dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a euro 15.000,00 posti in essere nell'anno 2017
Chi:
Intermediari finanziari indicati nell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. N. 231/2007 (Banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, assicurazioni, agenti di cambio, società di riscossione tributi, intermediari finanziari iscritti nell'albo ai sensi dell'art. 106 del TUB, società fiduciarie, succursali dei predetti soggetti aventi sede legale in uno Stato estero, insediate in Italia, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., fiduciarie, cambiavalute, e altri soggetti individuati dal Testo Unico Bancario)
Cosa: Comunicazione - limitatamente alle operazioni poste in essere nell'anno 2017 oggetto di registrazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 231/2007 - dei dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero, di importo pari o superiore a euro 15.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera i), del Dlgs 231/2007 (gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Sono oggetto della comunicazione le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura SID


Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente
Chi:
Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti


Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2018 a.i. 2017 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la "dichiarazione dei redditi precompilata" corrisposti nel 2017
Chi:
Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative (in generale, sostituti d'imposta)
Cosa: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2018) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la "dichiarazione dei redditi precompilata" corrisposti nel 2017
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel


Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2018
Chi:
Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS che entro il 31 marzo 2018, per le variazioni avvenute nel 2017, ovvero entro sessanta giorni dalla loro costituzione, non hanno trasmesso detto modello, e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012
Cosa: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2018, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento
Codici Tributo:
8114 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS


Ravvedimento annuale delle imposte non versate o versate in misura insufficiente nel 2017, maggiorate degli interessi e con applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 472/1997
Chi:
Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico
Cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti delle imposte non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) nel 2017, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento annuale)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
Codici Tributo:
1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef


Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 1° ottobre 2018
Chi:
Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 1° ottobre 2018 avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento opersoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
Cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 1° ottobre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
Codici Tributo:
1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires
1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap
1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
2003 - Ires - Saldo
3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
3812 - Irap - acconto - prima rata
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo
4001 - Irpef Saldo
4033 - Irpef acconto - prima rata
6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8904 - Sanzione pecuniaria Iva
8907 - Sanzione pecuniaria Irap
8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef


Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2018
Chi:
Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS che entro il 31 marzo 2018, per le variazioni avvenute nel 2017, ovvero entro sessanta giorni dalla loro costituzione, non hanno trasmesso detto modello, e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012
Cosa: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2018, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento
Codici Tributo:
8114 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS


Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
Chi:
Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali
Cosa: Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate



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