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IMPORTANTI NOVITA' FISCALI PER IL SETTORE EDILE
3/01/2007

L'art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse-charge, si applichi dal 1 gennaio 2007 anche a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile. In particolare, la lettera a) del citato articolo, al sesto comma dispone che il reverse-charge si applichi "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore". Il meccanismo non opera quindi nei rapporti tra il costruttore e gli appaltatori. Nella pratica, il prestatore dovrà: - emettere la fattura senza l’applicazione dell’IVA, indicando la motivazione, quale per l’appunto “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72”; - detrarre l’imposta sugli acquisti e le importazioni inerenti l’attività; - eventualmente esercitare il diritto al rimborso dell’IVA. Il committente dovrà invece: - integrare la fattura emessa dal prestatore indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta; - annotare detta fattura nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti. I soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'imposta devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile. Il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera. In generale, il reverse-charge trova applicazione anche per i servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio. Sono escluse dal sistema del reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera.

 

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