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LIBRI MATRICOLA E PAGA SUI CANTIERI
26/01/2007

I libri del personale devono essere esibiti ad ogni richiesta: Nei luoghi di lavoro devono essere tenuti i libri matricola e paga pronti per l'esibizione al personale incaricato dei controlli: funzionari del Ministero del lavoro, addetti degli Istituti previdenziali, Guardia di Finanza. Nelle unità operative secondarie i libri sono di norma conservati in una copia dell'originale. La sanzione previste al riguardo sono fissate dai 4 mila ai 12 mila Euro contro il precedente limite tra 25 e 154 Euro. La tenuta dei registri può avvenire anche presso un consulente del lavoro, purché vengano mantenute copie conformi presso l'azienda. Fino al 31 dicembre 2006 era sufficiente tenere nei cantieri il libro presenze ed una copia del libro matricola. Restiamo a Vs. disposizione per aiutarvi a decidere come organizzarVi FATTURE EMESSE CON IVA 10% PER RECUPERO EDILIZIO (DETRAZIONE 36%) : In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla disposizione dell'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di recupero edilizio, l'obbligo di specificare nella fattura il costo della manodopera ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% e della detrazione Irpef 36%, non vale per l'apporto lavorativo del titolare dell'impresa. Vale, invece, relativamente al lavoro prestato da terzi, in base a contratti d'opera o di subappalto; in tali ipotesi, detti soggetti dovranno quantificare e comunicare al committente il costo della manodopera prestata, ai fini della successiva evidenziazione nella fattura al cliente. L'Agenzia precisa, infatti: in primo luogo che il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza necessità di una distinta evidenziazione in ordine ai singoli dipendenti impiegati. In secondo luogo che l'impresa individuale che renda la prestazione di servizio attraverso l'attività del solo titolare non dovrà indicare alcun costo per la manodopera prestata dal titolare stesso; tuttavia si dovrà fare menzione di questa circostanza nella fattura emessa. Stesso discorso vale per il lavoro prestato dal titolare di un'impresa che operi anche mediante dipendenti: in tal caso, il costo della manodopera dovrà essere evidenziato al netto dell'apporto del titolare. Se poi l'impresa affida, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori ad altri soggetti, che operino in base a contratti d'opera o di subappalto, la fattura dovrà riportare menzione di questa circostanza e dovrà indicare, inoltre, sia il costo della manodopera impiegata direttamente dall'impresa sia quello della manodopera impiegata dagli altri soggetti, secondo l'importo da questi comunicato. Infine, la norma deve intendersi applicabile anche alle ipotesi qualificabili come cessione di beni con posa in opera. L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON HA SPECIFICATO IL CASO DEL LAVORO DEI SOCI DI SOCIETA’ ARTIGIANE: SI CONSIGLIA IN QUESTO CASO QUANTO MENO DI INDICARE IN FATTURA, COME NEL CASO DELLE DITTE INDIVIDUALI, “LE PRESTAZIONI DI MANODOPERA SONO STATE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE DAI TITOLARI ARTIGIANI DELLA DITTA” AUTO AZIENDALI – SONO ORA PREFERIBILI I RIMBORSI CHILOMETRICI Deduzioni rigide per le trasferte: La Circolare n. 1/E del 2007 ha precisato che, anche dopo la stretta introdotta con la manovra bis, il concetto di autovetture che costituiscono beni strumentali, per le quali è ancora stabilita la deducibilità integrale, è limitato ai mezzi senza i quali l’impresa non potrebbe svolgere l’attività, come nel caso di autonoleggio o di scuole guida (affermazione questa già prevista dalla Circolare n. 48/E del 1998). L’uso per le trasferte di mezzi propri del dipendente, o noleggiati per tale impiego, con rimborso delle relative indennità chilometriche sembra ora più conveniente, consentendo una deduzione integrale dei costi (entro i limiti previsti dall’art. 95 Tuir), contro l’indeducibilità totale. Per i professionisti le Entrate dovrebbero chiarire se, in presenza di auto concessa in uso promiscuo ad un dipendente, sia consentito dedurre oltre all’importo tassato in busta paga anche il 25% dei costi eccedenti. ACCERTAMENTO - STUDI AD EFFETTO AUTOMATICO Nuove regole per la valenza degli studi: Per effetto delle norme contenute nella Finanziaria 2007 l’accertamento basato sugli studi di settore potrà essere effettuato per il semplice fatto che il contribuente dichiari ricavi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione di Gerico. La finalità di questa norma è chiaramente quella di confermare in via legislativa la posizione ufficiale delle Entrate secondo cui questo scostamento costituirebbe di per sé la grave incongruenza richiesta dal decreto legge 331/93 (art. 62 sexies comma 3) necessaria a legittimare l’accertamento da studi senza bisogno di ulteriore prova da parte degli Uffici. La decorrenza dipende dall’inquadramento di queste norme: le norme di natura “procedimentale” sono infatti retroattive diversamente da quelle di natura “sostanziale”.

 

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