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Speciale Finanziaria 2008 (L.244/2007)
IMPOSTE E TASSE
INTERESSI PASSIVI E REDDITO D’IMPRESA PER SOGGETTI IRES Art. 1, cc. 33-34
• Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.
ELIMINAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI E ACCELERATI Art. 1, cc. 33-34
• È abrogata la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING Art. 1, cc. 33-34
• Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente, che imputa a conto economico i relativi canoni, deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento previsto in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero pari almeno ad 18 anni.
SPESE DI RAPPRESENTANZA Art. 1, cc. 33-34
• A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
ELIMINAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI NEL QUADRO EC Art. 1, cc. 33-34
• Abrogato il sistema che permetteva la deduzione extra-contabile di alcuni componenti negativi di reddito in funzione della loro indicazione nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.
ALIQUOTA IRES DAL 2008 Art. 1, cc. 33, 38 e 39
• Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 l’aliquota Ires è ridotta dal 33,00% al 27,50%.
IMPOSTA SOSTITUTIVA 27,50% PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SNC E SAS
IN CONTABILITÀ ORDINARIA SUGLI UTILI RIMASTI IN AZIENDA Art. 1, cc. 40-42
• A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,50%, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Art. 1, c. 91
• Nuova riapertura dei termini per affrancare i terreni edificabili e le partecipazioni societarie, per soggetti che
detengono tali beni al di fuori del regime d’impresa. È disposto, infatti, che è ammessa la rivalutazione dei terreni e
delle partecipazioni posseduti al 1.01.2008.
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Art. 1, cc. 96-117
• Si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al
contempo: a) nell’anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 3) non hanno
sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un
progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
ALIQUOTA E BASE IMPONIBILE IRAP Art. 1, cc. 50-51
• L’aliquota Irap passa dal 4,25% al 3,90%. È stata inoltre separata la disciplina applicativa e dichiarativa Irap da
quella concernente le imposte sul reddito e la base imponibile Irap sarà determinata principalmente in funzione delle risultanze contabili.
DICHIARAZIONE IRAP AUTONOMA Art. 1, c. 52
• Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, la dichiarazione annuale Irap non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
FATTURAZIONE ELETTRONICA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 1, cc. 209-214
• Per semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo alla fatturazione elettronica, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
CONTROLLI BASATI SULLA DETRAZIONE IVA DEI CELLULARI Art. 1, c. 255
• Nel fissare i criteri selettivi per l’attività di accertamento, relativamente al quinquennio 2008-2012, si stabilirà la
misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato, in
detrazione, una misura superiore al 50% dell'Iva afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.
UTILIZZO PRIVATO DI AUTO E TELEFONI CELLULARI E AUTOCONSUMO AI FINI IVA Art. 1, cc. 261, 264
• È esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi gratuite, imponibili Iva, l’uso familiare o
personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti, di:
a) veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, la detrazione dell'imposta sia stata limitata al 40%; la disposizione si applica con decorrenza 28.06.2007;
b) telefoni cellulari e relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota
dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche
finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e
servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli privati; tale disposizione si applica con decorrenza 1.01.2008
BASE IMPONIBILE IVA PER AUTO E TELEFONINI MESSI A DISPOSIZIONE
DEI DIPENDENTI Art. 1, cc. 261-264
• Dal 1.03.2008, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore, nonché dei telefoni cellulari e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
CESSIONI DI BENI ACQUISTATI CON IVA PARZIALMENTE INDETRAIBILE Art. 1, cc. 261-264
• Dal 1.03.2008, per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata
ridotta, ai sensi dell'art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi delle disposizioni sulla determinazione della base imponibile (la base imponibile è rapportata alla percentuale di
detrazione operata).
BENI CON IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE Art. 1, cc. 261, 264
• L’imposta relativa all’acquisto, importazione, alle prestazioni di servizi, nonché alle spese di gestione di telefoni
cellulari non è più ammessa in detrazione nella misura del 50% ma secondo l’uso effettivo nell’attività d’impresa
(con onere della prova a carico del contribuente).
MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI Art. 1, c. 269
• La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività
medesima per un periodo da 3 giorni ad 1 mese, è disposta qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16 D.
Lgs. 472/1997, nel corso di un quinquennio, 4 (in precedenza 3) distinte violazioni dell'obbligo di emettere la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale; le violazioni, inoltre dovranno risultare compiute in giorni diversi.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Art. 1, c. 271
• Rinviato al 1.01.2009 l’obbligo di immissione sul mercato di nuovi registratori di cassa in grado di effettuare la
trasmissione telematica dei corrispettivi
SEGNALAZIONE CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI Art. 1, c. 118
• A parziale temperamento delle disposizioni in materia di chiusura degli esercizi commerciali per violazioni connesse all’obbligo di emissione dello scontrino fiscale, si dispone che, pur restando confermata l’apposizione dei sigilli, non sarà più indicato il motivo del provvedimento con altri mezzi.
STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI Art. 1, c. 161
• A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi.
DICHIARAZIONI TELEMATICHE PER PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE Art. 1, c. 218
• Le persone fisiche, nonché le società di persone presentano all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di Irap prodotte esclusivamente in via telematica, entro il 31.07 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 in quanto privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
IMMOBILI
AGEVOLAZIONI ICI Art. 1, cc. 5-7
• Dall’Ici dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo, pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, è fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore
detrazione si applica a tutte le abitazioni, escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Le minori imposte sono
rimborsate ai singoli Comuni, con oneri a carico dello Stato.
PROROGA AGEVOLAZIONE 36% E IVA 10% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO Art. 1, cc. 17-19
• Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio.
• È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione Iva (aliquota
10%) in materia di recupero del patrimonio edilizio.
PROROGA DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO Art. 1, cc. 20-24, 286
• La detrazione del 55% relativa agli interventi di riqualificazione energetica (di cui all’art. 1, cc. 344-347 L. 296/2006) è applicabile anche alle spese sostenute entro il 31.12.2010. La predetta detrazione può essere ripartita anche oltre 3 anni e fino ad un massimo di 10 anni, su opzione irrevocabile del contribuente.
IMPOSTA REGISTRO 1% PER IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI
PARTICOLAREGGIATI Art. 1, cc. 25-28
• Si applica l’imposta di registro in misura dell’1% ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati.
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE Art. 1, c. 37
• L’imprenditore individuale che, alla data del 30.11.2007, utilizza beni immobili strumentali (di cui all’art. 43, c. 2, 1° periodo del Tuir), può, entro il 30.04.2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.1.2008, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’Irpef e Irap nella misura del 10% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’Iva, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.
QUOTE ANTERIORI AL 2006 PER AMMORTAMENTO IMMOBILI STRUMENTALI Art. 1, cc. 81-82
• La disposizione contenuta nell’art. 36, c. 8, 3° periodo D.L. n. 223/2006, relativa allo scorporo di valore delle aree su cui insistono i fabbricati commerciali o industriali, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4.07.2006, calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.
SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE Art. 1, c. 155
• È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100% e il 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli
acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, cc. 7 e 8 D.P.R.
633/1972. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in
fattura omettendone il versamento.
REVERSE CHARGE PER CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Art. 1, cc. 156-157
• Il meccanismo del reverse charge sarà esteso, dal 1.03.2008, alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali di cui alla lett. b) del n. 8-ter) dell’art. 10 D.P.R. 633/1972, ossia effettuate nei confronti di cessionari
soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25%. Si conferma l’applicazione del meccanismo alle cessioni di cui alla lett. d) del n. 8-ter) dell’art. 10 D.P.R. 633/1972, ossia alle cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
ESCLUSIONE DA REVERSE CHARGE PER SERVIZI A UN CONTRAENTE GENERALE Art. 1, cc. 162-163
• Dal 1.02.2008 l’inversione contabile per il pagamento dell’Iva non si applica ai servizi resi nei confronti di un
contraente generale a cui sia affidata dal committente la totalità dei lavori.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA DEL CESSIONARIO NELLE CESSIONI DI IMMOBILI Art. 1, c. 164
• Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile, e nella relativa
fattura, sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione (dal 100% al 200% dell’imposta).
CESSIONI DI FABBRICATI IN BASE AL VALORE NORMALE Art. 1, c. 265
• In deroga all’art. 1, c. 2 L. 212/2000, per gli atti formati anteriormente al 4.07.2006 deve intendersi che le
presunzioni sul valore normale delle cessioni (di cui all’art. 35, cc. 2, 3 e 23-bis D.L. 223/2006) valgano, agli effetti
tributari, come presunzioni semplici. Pertanto, per gli atti pregressi non è consentito all’Amministrazione Finanziaria
procedere alla rettifica del corrispettivo della cessione immobiliare basandosi esclusivamente sul valore normale
dell’immobile stesso.
PERMESSO DI COSTRUIRE VINCOLATO ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI Art. 1, c. 289
• Dal 2009 i regolamenti edilizi comunali devono vincolare, per gli edifici di nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
DIRITTO DEL LAVORO
SEMPLIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA Art. 1, cc. 121-123
• Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio del Cud, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, si comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI PER DIPENDENTI Art. 1, c. 221
• Le detrazioni operate dal sostituto d’imposta dovranno essere confermate annualmente dal lavoratore; pertanto,
scompare la previsione secondo la quale la dichiarazione di spettanza delle detrazioni aveva effetto anche per i
periodi di imposta successivi. Per le detrazioni relative ai familiari a carico il contribuente è tenuto ad indicare il
codice fiscale dei soggetti per i quali fruisce delle detrazioni.
AGEVOLAZIONI
CREDITO D’IMPOSTA PER AGGREGAZIONI PROFESSIONALI Art. 1, cc. 70-76
• Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell’organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno 4 ma non più di 10 professionisti, è attribuito un credito d’imposta di importo pari al 15% dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria:
a) di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) di programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
c) nonché per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SICUREZZA NEL COMMERCIO Art. 1, cc. 228-232
• Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa
l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SICUREZZA DEI TABACCAI Art. 1, cc. 233-237
• Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
Rosignano Solvay, 15 gennaio 2008
Speciale Finanziaria 2008 (L.244/2007)
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