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DETRAIBILITÀ IVA PER I MEZZI DI TRASPORTO E PROSPETTO VEICOLI DETRAIBILI
23/01/2008

La Finanziaria 2008 comprende una nuova classificazione dei mezzi, che suddivide i veicoli in 2 sole categorie in relazione alla massa e al numero dei posti, ma soltanto ai fini della detrazione dell’Iva, con la possibilità di recuperare per intero l’imposta nel caso in cui il veicolo sia al servizio esclusivo dell’attività. • In caso contrario, la detrazione applicabile forfetariamente ammonta al 40% e non è comunque applicabile ai veicoli oggetto dell’attività e per agenti e rappresentanti di commercio. CON DECORRENZA RETROATTIVA DAL 28 GIUGNO 2007 IVA AUTO Le disposizioni relative alla detrazione dell’Iva sulle auto, introdotta dalla Finanziaria 2008, fa riferimento ad una fattispecie diversa rispetto al passato; infatti, la norma si applica a tutti i veicoli a motore, intendendo per tali tutti i veicoli diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8. In questa ipotesi la detrazione è prevista nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione. EFFETTI E CONSEGUENZE FINO A 35 Q.LI E AD 8 POSTI NON SI FA PIU’ DISTINZIONE TRA AUTOVETTURE ED AUTOCARRI. (RIENTRANO TUTTI TRA I “VEICOLI A MOTORE”) PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE L’IVA SI PUO’ DETRARRE PER IL 40% (su acquisto, carburanti, ricambi, ecc, compreso anche le autostrade) SI PUO’ DETRARRE INVECE IL 100% DELL’IVA SE TALI VEICOLI SONO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA. (ESCLUSI I PROFESSIONISTI PER I QUALI L’IVA SUI VEICOLI NON SARA’ MAI DETRAIBILE AL 100%) IL PROBLEMA E’ CHE L’ONERE DELLA PROVA CHE I VEICOLI SONO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA SPETTA ALLA DITTA ED E’ CHIARO CHE LA DITTA INDIVIDUALE OD UNA PICCOLA SOCIETA’ AVRANNO PIU’ DIFFICOLTA’ A FORNIRE QUESTA PROVA (che poi non si capisce nemmeno come si può fare a fornirla) Saranno quindi contestabili da parte del Fisco anche i veicoli fino ad ora legalmente detraibili immatricolati come autocarri e riteniamo che siano particolarmente a rischio i SUV, I PICKUP ED I FUORISTRADA IMMATRICOLATI AUTOCARRO. SULLA BASE DI QUANTO SOPRA VI INVITIAMO A COMUNICARCI CON URGENZA I VEICOLI PER I QUALI VOLETE CHE VENGA DETRATTA IL 100% DELL’IVA, anche usufruendo del modulo che Vi inviamo allegato alla presente. IN MANCANZA DI VS. COMUNICAZIONI PROVVEDEREMO AD APPLICARE LA DETRAZIONE DELL’IVA NELLA MISURA DEL 40%. Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento ed inviamo distinti saluti. Rosignano Solvay, 23 gennaio ’08 Studio Faucci Giannelli N.B.: Alla data odierna non vi sono circolari o comunicati da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento ALLEGATO Ditta SPETT.LE STUDIO FAUCCI GIANNELLI VIA LUNGOMONTE 81 ROSIGNANO SOLVAY (email: conta@fauccigiannelli.191.it) - VEICOLI A MOTORE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE DALL’AZIENDA A seguito delle disposizioni di legge contenute nella Legge Finanziaria 2008 riguardanti gli automezzi, vogliate prendere nota che i veicoli a motore sotto i 35 quintali ed i 9 posti (compreso il conducente) usati esclusivamente nell’azienda e con diritto quindi di detrarre l’Iva nella misura del 100% sono i seguenti: targa targa targa targa In fede. ……………………lì……………….. La ditta Ditta

 

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